REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL’
Orto Solidale
Art. 1
L’Associazione ONLUS Volontari La Cometa promuove l’organizzazione di un Orto Urbano con finalità educative e solidali. La superficie destinata alla coltivazione è fornita a titolo gratuito dalla proprietà della Congregazione delle Suore Ospedaliere della Misericordia.
Art. 2
La Gestione dell’Orto è demandata ad una Commissione composta da tre rappresentanti (coordinatore, Segretario, Tesorieie) nominata dalla Associazione che sovrintende all’assegnazione delle superfici ed al rispetto del presente regolamento.
Ar. 3
I partecipanti all’attività potranno richiedere l’assegnazione di un campo di superficie pari a 30 mq circa. Di norma i campi sono assegnati a due partecipanti. La superficie, sarà coltivata sotto la responsabilità di ciascun assegnatario. Quest’ultimo, al momento della presa in carico si impegna al rispetto integrale del presente regolamento e a tenere indenne l’Associazione la Cometa e la proprietà da qualsiasi danno a cose e/a persone che dovessero derivare dalla partecipazione delle attività di coltivazione. Le piazzole non sono recintate ma contraddistinte da paline con l’indicazione del numero di lotto.
Art. 4
Per favorire lo svolgimento dell’attività l’Associazione La Cometa fornirà alle famiglie partecipanti:
- la possibilità di acqua per usi irrigui
- la lavorazione di base del terreno (motozappatura e fresatura)
- il tutoraggio di un orticoltore esperto
- la possibilità di acquisto a prezzi agevolati di piantine da trapianto, bulbi, sementi e mezzi tecnici (fertilizzanti, antiparassitari naturali)
- la disponibilità in numero limitato di attrezzature di base fornita in prestito per un tempo limitato
- la possibilità di un locale spogliatorio e per il ricovero attrezzi. Ciascun attrezzo dovrà recare visibile una sigla del nome del proprietario e/o del numero della piazzola
Art. 5
Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d’opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell’appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.
Art. 6
La concessione dell’orto avrà durata annuale (dal 1°gennaio al 31 dicembre) ed alla scadenza potrà essere rinnovata tacitamente di anno in anno. La commissione provvede di norma all’assegnazione entro il 30 novembre dell’anno precedente all’attività, ma questa potrà anche avvenire nel corso dell’anno per i partecipanti che faranno richiesta successivamente. Nel caso di rinuncia e/o di mancato rinnovo l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il proprietario sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
Art. 7
L’orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. In caso di rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato dalla Commissione secondo i criteri sopra enunciati.
Art. 8
Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. Il concessionario dell’area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola, floricola e frutticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente alla produzione per uso proprio e dell’ambito familiare e per scopo di solidarietà.
Art. 9
Ciascun assegnatario si impegna a sostenere le attività solidali dell’Associazione La Cometa ONLUS. Ogni anno la Commissione suggerisce ai partecipanti un contributo orientativo da devolvere alla ONLUS.
Art. 10
I partecipanti e le loro famiglie a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:
- mantenere l’orto assegnato curato, ordinato ed in stato decoroso;
- riporre i materiali di scarto negli appositi luoghi e contenitori
- avere cura che nel caso di trattamenti fitosanitari questi non danneggino le latre coltivazioni in atto
- seminare o impiantare specie vegetali allergeniche o che possano recare pericolo agli altri partecipanti
- mantenere un comportamento cortese e solidale nei confronti degli altri fruitori, impegnandosi per la buona riuscita dell’iniziativa anche per la manutenzione degli spazi comuni, per aiutare i colleghi nel lavoro e per raggiungere al meglio gli scopi del progetto
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di ricoveri, capanni e similari;
- non recintare il lotto assegnato
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione
- non svolgere attraverso l’orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli, e veicoli se non espressamente autorizzati
- non scaricare materiali anche se non inquinanti;
- non bruciare e/o smaltire erbe infestanti, potature e/o residui della coltivazione;
- accedere all’orto al di fuori degli orari consentiti:
- introdurre cani o altri animali negli orti; sono altresì vietati gli allevamenti salvo quelli espressamente consentiti;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose e devono comunque essere preventivamente autorizzate dalla Commissione.
In caso di inadempienza la Commissione provvederà alla revoca motivata della autorizzazione.
Art. 11
Gli orti dovranno essere coltivati con particolare attenzione all’ambiente ed è pertanto consentito l’uso di concimi minerali secondo un criterio di buona pratica, mentre è espressamente vietato l’uso di antiparassitari non consentiti dal metodo di produzione biologico. Ogni eccezione deve essere preventivamente autorizzata.
E’ strettamente vietato l’uso di diserbanti o altri prodotti chimici di isintesi che possono arrecare danno all’ambiente. L’uso di tali prodotti comporterà la revoca dell’assegnazione.
Art. 12
Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.
Art. 13
La concessione verrà a cessare automaticamente in caso di incuria o di comportamenti manifestamente antiassociativi rilevati dalla Commissione.
Art. 14
Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l’assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il proprietario e l’associazione restano pertanto manlevati da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.
Art. 15
Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall’Associazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.
Art. 16
L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all’assegnatario.
Art. 17
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.
La Commissione L’assegnatario
PER ACCETTAZIONE
Data









